Art. 7.

      1. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo professionale i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti:

          a) età non inferiore a diciotto anni;

          b) godimento dei diritti civili e politici;

          c) residenza nella circoscrizione della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura nel cui albo professionale intendono iscriversi;

          d) possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di un diploma di laurea in materie commerciali o giuridiche;

          e) aver prestato per almeno due anni la loro opera presso imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 o aver svolto pratica orchestrale o pratica artistica per almeno cinque anni.

      2. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti all'albo professionale e, se iscritti, devono essere cancellati, coloro che:

          a) sono stati dichiarati falliti;

          b) sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa,

 

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appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, usura o mediazione usuraria o per qualunque altro delitto non colposo per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni;

          c) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

      3. L'iscrizione all'albo professionale deve essere richiesta anche da coloro che svolgono, a titolo oneroso, l'attività di cui all'articolo 1 in modo occasionale o discontinuo.