1. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo professionale i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) residenza nella circoscrizione della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura nel cui albo professionale intendono iscriversi;
d) possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di un diploma di laurea in materie commerciali o giuridiche;
e) aver prestato per almeno due anni la loro opera presso imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 o aver svolto pratica orchestrale o pratica artistica per almeno cinque anni.
2. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti all'albo professionale e, se iscritti, devono essere cancellati, coloro che:
a) sono stati dichiarati falliti;
b) sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa,
c) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'iscrizione all'albo professionale deve essere richiesta anche da coloro che svolgono, a titolo oneroso, l'attività di cui all'articolo 1 in modo occasionale o discontinuo.